IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, recante “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”, i preesistenti parchi marini regionali sono stati accorpati nell’Ente per i Parchi Marini Regionali, ente strumentale della Regione Calabria, al quale sono demandate le funzioni tecnico-operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali;
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 138 del 12 dicembre 2017, è stato costituito
l’Ente per i Parchi Marini Regionali;
- con la Legge regionale, 21 aprile 2008, 9, e successive modifiche e integrazioni, è stato istituito il
Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”;
- con la Deliberazione della Giunta regionale, 378 del 10 agosto 2018, l’Ente per i Parchi Marini Regionali è stato individuato quale ente gestore di Zone Speciali di Conservazione marino-costiere, tra le quali la ZSC “Isola Dino”, codice Natura 2000 IT9310034;
- la ZSC “Isola Dino” è ricompresa nel sistema territoriale e ambientale del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri” e presenta habitat e specie di rilevante interesse conservazionistico;
- la Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, recante “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, disciplina la tutela, la gestione e la sorveglianza delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree naturali protette) ed in particolare gli artt. 11, 22 e 30.
VISTA la Legge Regionale della Calabria 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 29 novembre 2024, recante «Approvazione degli Obiettivi e delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000».
VISTO il Decreto dirigenziale, n. 2708 del 27 febbraio 2025, recante l’approvazione del documento tecnico di
attuazione della D.G.R. n. 694 del 29 novembre 2024.
VISTI gli obiettivi e le misure di conservazione sito-specifiche riferiti alla ZSC IT9310034 “Isola Dino”.
VISTA la Legge Regionale n. 24/2013 e successive modifiche, che istituisce l'Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria.
VISTA la Legge Regionale n.9/2008 e successive modifiche, istitutiva del Parco Marino Riviera dei Cedri.
VISTA l’Ordinanza sindacale del Comune di Praia a Mare, n. 80 del 26 agosto 2015, concernente l’inibizione dell’accesso all’Isola Dino.
VISTA la Legge regionale 18 marzo 2024, n. 13, recante modifiche e integrazioni alla Legge regionale 21 aprile
2008, n. 9, con particolare riferimento alla perimetrazione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”.
CONSIDERATO che l'Isola Dino ricade interamente all'interno del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri" ed è designata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
RILEVATO che le misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT9310034 “Isola Dino” prevedono, tra l’altro, la regolamentazione degli accessi e della fruizione, la limitazione dell’apertura di nuovi accessi e della realizzazione di interventi suscettibili di modificare le aree naturali e la scogliera, nonché specifiche limitazioni all’avvicinamento e all’accesso nei periodi sensibili per la riproduzione delle specie tutelate.
RILEVATA la necessità imprescindibile di evitare il danneggiamento, il calpestio e la compromissione degli habitat prioritari presenti sull'isola, nonché il disturbo alle specie faunistiche e floristiche protette.
PRESO ATTO delle situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, derivanti dalla morfologia del territorio insulare, inerenti la presenza di percorsi, pareti rocciose e aree non attrezzate, né destinate alla libera fruizione, suscettibili di determinare condizioni di rischio in caso di accesso incontrollato.
RITENUTO, pertanto, necessario e urgente interdire l'accesso all'Isola Dino, ai soggetti non espressamente autorizzati o non accompagnati dalle guide ufficiali del parco o guide ambientali escursionistiche, abilitate ed espressamente autorizzate dalla scrivente Ente.
ORDINA,
per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto indicato negli articoli che seguono.
Art. 1 – Divieto di accesso
È vietato accedere, transitare, sostare o sbarcare sulle aree emerse della ZSC “Isola Dino”, codice Natura
2000 IT9310034, salvo che:
- il soggetto sia munito di espressa autorizzazione, rilasciata dall’Ente per i Parchi Marini Regionali;
- l’accesso avvenga nell’ambito di una visita organizzata dall’Ente o dal soggetto da esso incaricato, sotto la conduzione di guide ambientali escursionistiche abilitate e autorizzate dall’Ente.
Le visite devono svolgersi nel rispetto dei percorsi autorizzati, dei contingenti massimi, degli orari e delle
ulteriori prescrizioni stabilite dall’Ente con apposito disciplinare.
Art. 2 - Deroghe
Il divieto di cui all'Art. 1 non si applica:
- al personale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali e ai soggetti istituzionali preposti alla vigilanza, al soccorso, alla protezione civile, alla sicurezza e all’ordine pubblico, nell’esercizio delle rispettive funzioni;
- ai ricercatori, ai tecnici e agli operatori espressamente autorizzati dall’Ente, per attività scientifiche, di monitoraggio, conservazione, manutenzione o gestione del sito;
- ai soggetti incaricati dall’Ente dello svolgimento delle visite guidate o di altri servizi
Per gli interventi urgenti di soccorso o emergenza, non è richiesta la preventiva autorizzazione, fermo
restando l’obbligo di informare tempestivamente l’Ente.
Art. 3 - Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (con particolare riferimento agli artt. 452-bis e 733 del Codice Penale), i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con:
- La sanzione amministrativa pecuniaria, da € 250,00 a € 500,00, ai sensi della normativa regionale sulle aree protette (L.R. 22/2023 e norme collegate);
- Le sanzioni previste dall'art. 30 della Legge 394/1991;
- Ove applicabile, l'attivazione delle sanzioni pecuniarie e delle procedure coatte, previste dal Codice della Navigazione, per lo sbarco e l'ormeggio non autorizzato.
Art. 4 - Disposizioni Finali e Vigilanza
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza a:
- Prefettura di Cosenza;
- Comune di Praia a Mare;
- Reparto Carabinieri Biodiversità e Comando Provinciale Carabinieri;
- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera territorialmente competente;
- Sede locale della Polizia
Le Forze dell'Ordine e soggetti dell’Ente appositamente individuati, sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza sul rispetto della presente ordinanza.
Catanzaro, 27/07/2026
